Il Giudice di Pace di Rossano, Domenico Monaco, nello sciogliere la riserva nella causa proposta dall’avvocato Pasquale Catalano, a mezzo dell’avvocato Stefania Virelli, contro il Ministro della Giustizia Paola Severino, ha emesso l’ordinanza n. 163/2013 con la quale ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al decreto legislativo di soppressione del Tribunale di Rossano.
Il Giudice però, in primis, ha rigettato, in quanto infondata, l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero, poichè trattasi di domanda giudiziale risarcitoria per danni subiti dall’ingiusta soppressione del Tribunale di Rossano e, pertanto, non vi è stata invasione del campo di indagine del Giudice Amministrativo (TAR). Sull’altra questione, invece, il Giudice ha ritenuto rilevante la questione di incostituzionalità sotto due profili: a) in relazione all’art. 1, comma 2, della legge delega n. 148/2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 138 del 13/8/2011, per contrasto con gli artt. 72, commi 1 e 4, e 77, secondo comma, della Costituzione; b) in relazione all’art. 1 del D.lgs. n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente al Tribunale di Rossano e alla relativa Procura nell’elenco della tabella A (31 Tribunali soppressi), per contrasto con gli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nella parte in cui ha previsto la soppressione degli uffici giudiziari, solleva dubbi sulla legittimità costituzionale sotto il profilo di eccesso di delega, per contrasto, sia con le finalità, sia con i principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2 lettera B), che prevede come la revisione della geografia degli uffici giudiziari avvenga “secondo criteri oggettivi ed omogenei, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”. Tali criteri, dunque, non appaiono rispettati dalla decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano perché tale Foro è situato in area ad alta densità criminale, in territorio disagiato, mal collegato e privo di idonee infrastrutture. E in tal senso, il GdP Monaco ha tenuto in debito conto quanto evidenziato dall’avvocato Catalano nella relazione allegata gli atti. Ma l’aspetto più incomprensibile è certamente quello riguardante la decisione di soppressione senza tener conto del criterio relativo al “tasso di impatto della criminalità organizzata”. In ultimo, potrebbe risolversi anche in una violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto i cittadini del circondario soppresso sarebbero inevitabilmente gravati di spese maggiori per l’accesso alla giustizia rispetto ai cittadini residenti nel circondario del Tribunale accorpante. Il Giudice, pertanto, alla luce di tutto ciò, ha sospeso il procedimento ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.