Per il Tribunale di Rossano ancora nulla è perduto. Dopo che la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona; e inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, verrebbe da pensare: quale sarà la sorte del nostro Tribunale?
Alla luce di ciò è obbligatorio tener conto che resta ancora in piedi l’unica questione di incostituzionalità sollevata per il Tribunale di Rossano, ovvero quella sollevata dal Giudice di Pace di Rossano, Domenico Monaco, nella causa proposta dall’avvocato Pasquale Catalano, a mezzo di se medesimo e dell’avvocato Stefania Virelli, contro il Ministro della Giustizia Paola Severino, che verrà trattata il prossimo 16/17 luglio. Nell’ordinanza n. 163/2013, infatti, Monaco, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al decreto legislativo di soppressione del Tribunale di Rossano. Il Giudice in tal caso ha ritenuto rilevante la questione di incostituzionalità sotto due profili: a) in relazione all’art. 1, comma 2, della legge delega n. 148/2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 138 del 13/8/2011, per contrasto con gli artt. 72, commi 1 e 4, e 77, secondo comma, della Costituzione; b) in relazione all’art. 1 del D.lgs. n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente al Tribunale di Rossano e alla relativa Procura nell’elenco della tabella A (31 Tribunali soppressi), per contrasto con gli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nella parte in cui ha previsto la soppressione degli uffici giudiziari, solleva dubbi sulla legittimità costituzionale sotto il profilo di eccesso di delega, per contrasto, sia con le finalità, sia con i principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2 lettera B), che prevede come la revisione della geografia degli uffici giudiziari avvenga “secondo criteri oggettivi ed omogenei, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”. Ma l’aspetto più incomprensibile è certamente quello riguardante la decisione di soppressione senza tener conto del criterio relativo al “tasso di impatto della criminalità organizzata”. In ultimo, potrebbe risolversi anche in una violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto i cittadini del circondario soppresso sarebbero inevitabilmente gravati di spese maggiori per l’accesso alla giustizia rispetto ai cittadini residenti nel circondario del Tribunale accorpante. Nel frattempo l’avv. Catalano sta valutando di partecipare all’udienza dinanzi alla Corte Costituzionale dando anche incarico ad un costituzionalista per sostenere le ragioni in difesa del Tribunale di Rossano.
Avv. Pasquale Catalano