Interrogazione a risposta orale in Commissione
BUEMI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:
al 31 dicembre 2012, presso il Tribunale di Rossano il numero complessivo degli affari civili pendenti era di 19.500 cause (con sopravvenienze nel 2010 di 7.000 cause, nel 2011 di 7.100 e nel 2012 di 7.500), mentre per gli affari penali pendenti il dato era di 9.500 (con sopravvenienze, per l’anno 2010, di 8.454 cause, per il 2011 di 6.780 cause e per il 2012 di 8.530 cause) e la Procura della Repubblica registrava, alla stessa data, 3.134 procedimenti (di cui sopravvenuti, nell’anno 2010, 8126, nel 2011 7.145 e nel 2012 8.804).

In totale, alla data del 31 dicembre 2012, il carico complessivo del tribunale di Rossano era di 29.000 procedimenti (affari civili e penali), con sopravvenienze complessive per il 2012 di 16.030 procedimenti. Eppure, in assoluto sprezzo dei criteri di delega dettati dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, il decreto legislativo n. 155 del 2012 all’ultimo momento ha incluso anche questo tribunale tra quelli soppressi, accorpando i relativi uffici giudiziari a quelli di Castrovillari: non solo questa malaugurata scelta aggiungerà al tribunale di Castrovillari un carico di procedimenti anche superiore a quelli attualmente pendenti in quel circondario; esso vìola i criteri oggettivi dettati dalla delega, che pretendeva che si tenesse conto dell’estensione del territorio, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata. Si tratta di elementi che, tutti, cospiravano per un’autonoma considerazione della realtà del circondario di Rossano, con una superficie di 1500 chilometri quadrati, una popolazione di oltre 130.000 abitanti (distribuiti in venti comuni, dei quali i primi due ospitano in totale ottantamila persone). La distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie: pertanto la situazione prodotta dall’accorpamento è in patente violazione delle Linee guida sulla revisione della geografica giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa, che da un lato riconosce il valore dell’accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall’altro prescrive che “dover presenziare a un’udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento);
il decreto ministeriale 13 settembre 2013 – ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 – autorizza, per il periodo strettamente necessario allo smaltimento dell’arretrato civile ed in ogni caso per lo svolgimento della fase dibattimentale relativa ai procedimenti penali pendenti alla data del 13 settembre 2013, l’utilizzo a servizio del rispettivo Tribunale accorpante dei locali ospitanti il Tribunale di Rossano Calabro (soppresso ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012). Esso è stato emanato dal Ministro della giustizia indicando espressamente le ragioni di carattere oggettivo che ne giustificavano l’adozione, assunta in difetto di esercizio – da parte del destinatario presidente del tribunale accorpante – della facoltà di richiedere una proroga: pertanto, le superiori valutazioni ministeriali hanno fatto premio su quella che lo stesso citato articolo 8 descrive come una “concertazione non vincolante” del presidente del tribunale;
in violazione della suddetta procedura di utilizzo degli immobili, limitatamente ai soppressi Uffici Giudiziari di Rossano Calabro, il Presidente del Tribunale di Castrovillari, travalicava i limiti impostigli dal citato Decreto del Ministero della Giustizia 13.9.2013, disponendo la movimentazione di tutti fascicoli relativi ai procedimenti pendenti a Rossano, per effettuare la cernita direttamente nel nuovo Palazzo di Giustizia castrovillarese. Si tratta di un manufatto edilizio che è stato tempestivamente oggetto di un certificato di agibilità parziale n. 92/2013, rilasciato dallo stesso comune di Castrovillari: in ordine ad esso la direzione competente dell’Agenzia del demanio, il 18 novembre 2013, ha espresso l’auspicio che – pur non trattandosi di amministrazione statale, tenuta ad inviare un piano di razionalizzazione degli spazi – siano rispettati i principi generali che governano la materia dell’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio. Si rammenta, in proposito, che il comma 222-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, richiede che gli spazi uso ufficio siano rapportati  alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane  impiegate, avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto;
il 19 ottobre 2013, all’indomani della reiezione ad opera del Tar della Calabria del ricorso cautelare contro tale provvedimento presidenziale, si è provveduto al trasloco dei faldoni e degli arredamenti interni. L’irrazionale decisione di effettuare la cernita in Castrovillari ha prodotto il ritrasferimento al tribunale di Rossano dei soli fascicoli inerenti ai processi per i quali è già iniziata l’attività istruttoria, trattenendo in sede la trattazione dei processi in cui non risulti ancora avviata l’attività istruttoria dibattimentale. I costi anche economici (oltre che processuali: si pensi alla necessità di rinotificazione alle parti dei decreti di citazione a giudizio e dei relativi verbali di rinvio, il che allungherà i tempi di definizione dei relativi processi) di questo pendolarismo degli atti processuali, rischioso per la loro sicurezza, rischiano di essere ulteriormente incrementati dal manifestato intendimento, da parte del presidente del tribunale di Castrovillari, di ritrasferire anche i processi già nelle more trattati (ottobre e novembre 2013) a Rossano, nonché tutti i procedimenti civili ivi pendenti al 13 settembre 2013;
Considerato che:
il provvedimento organizzativo presidenziale citato appare escludere, quantomeno in tale fase di avvio delle operazioni di accorpamento, la prescritta trattazione degli affari civili e di quelli penali dibattimentali (pendenti presso il Tribunale di Rossano) presso la sede dell’Ufficio soppresso, laddove il provvedimento ministeriale era esplicito nell’enunciare la finalità di “evitare che il nuovo circondario del tribunale di Castrovillari sia, in fase di avvio, gravato da un numero eccessivo di dibattimenti penali in un distretto caratterizzato da un numero di reati sia direttamente che indirettamente connessi alla criminalità organizzata”;
i provvedimenti assunti dal presidente del tribunale di Castrovillari appaiono  sostanzialmente elusivi del D.M. suddetto, collocandosi ben oltre il margine di una discrezionalità peraltro non riconosciuta dal tenore letterale del decreto, fino a sconfinare nell’arbitrio di una disapplicazione che non è certo consentita, nel nostro ordinamento, da parte di organi che in quella veste sono amministrativi e, pertanto, vanno collocati decisamente nella verticale gerarchica che fa capo al Ministero della giustizia. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada letta in termini di obbligo – e non certo di facoltà in capo al Presidente dell’Ufficio accorpante – è confermato dal TAR Veneto: per un caso analogo, con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013 ha dichiarato che  sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall’ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del presidente del tribunale di Vicenza. Se il presidente del tribunale di Castrovillari avesse avuto dubbi in ordine al contrasto di giudicati, avrebbe più correttamente dovuto attendere la risolutiva nomofilachia del Consiglio di Stato in secondo grado, piuttosto che attivare indeterminate e verbali richieste di parere presso il Ministero della giustizia;
la disposizione in ordine alla movimentazione dei fascicoli è, in ogni caso, non idonea a garantire la razionalità e il buon andamento del servizio “Giustizia”. Essendo Rossano sede di un’importante casa di reclusione (di recente costruzione, con circa quattrocento detenuti ristrettivi), i risparmi di spesa che il Legislatore intendeva conseguire – anche solo funzionalmente alle udienze dibattimentali – saranno progressivamente frustrati dalla necessità di trasferire i detenuti alle udienze cui hanno diritto di presenziare quotidianamente;
al di là delle pur preoccupanti considerazioni finanziarie sui costi di una movimentazione dei fascicoli così irrazionale, non risulta che sia stata effettuata alcuna valutazione degli effetti di virtuale paralisi del servizio Giustizia nel tribunale accorpante, dovuti allo squilibrio tra carichi di lavoro originari di Castrovillari e mole dei fascicoli di provenienza da Rossano, venutosi a creare a seguito dell’improvvida decisione di procedere allo svuotamento dell’importante presidio di giustizia bizantino; esso, dal lontano 1862, ha garantito la legalità in un territorio difficile, dove, negli ultimi anni, si sono registrati dati assai preoccupanti per il diffondersi della criminalità organizzata;
si chiede di sapere:
se, alla luce di quanto esposto, non intenda predisporre attività istruttoria, valutativa e propositiva finalizzata all’esercizio delle proprie prerogative ai sensi del D.Lgs. n. 109/2006, avviando un’ispezione mirata presso il tribunale di Castrovillari;
quali ulteriori iniziative intenda assumere affinché sia data efficacia alla proroga ex articolo 8 già accordata dal Ministro al tribunale di Rossano, ed inopinatamente disattesa;
se non ritenga che la vicenda esposta, per il pessimo impatto mediatico prodotto, renda necessario ribadire le considerazioni di politica criminale, di difesa della legalità e controllo dell’ordine pubblico sul territorio, che avevano indotto il Ministro ad accordare l’utilizzo dei locali, rassicurando la popolazione locale sul fatto che lo Stato intende continuare a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l’efficace funzionamento dell’amministrazione della giustizia.

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