Ecc.ma  C E D U – Corte Europea Diritti del’Uomo,
allegata alla presente trasmetto il Ricorso corredato di documenti, in merito alla vicenda della soppressione del Tribunale di Rossano. Codesta CEDU viene da me adita a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la quale con ordinanza n. 15/14 del 28/01/14, ha dichiarato l’inammissibilità e l’irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse dal Giudice di Pace di Rossano, Dr. Monaco,

con ordinanza n. 163/2013 del 15-16/4/13, in relazione al giudizio da me proposto contro il Ministero della Giustizia, per le vicende riguardanti l’illegittima soppressione del Tribunale e della Procura di Rossano, giusto D.lgs, n. 155/2012, nonché in relazione all’ordinanza del 18/10/13 del TAR Calabria che ha rigettato l’istanza cautelare formulata con ricorso n. 1156/2013 del 17/9/13.
Il Giudice di Pace riteneva rilevante la questione di incostituzionalità in relazione all’art. 1, comma 2, della legge delega n. 148/2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 138 del 13/8/2011, per contrasto con gli artt. 72, commi 1 e 4, e 77, secondo comma, della Costituzione; b) in relazione all’art. 1 del D.lgs. n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente al Tribunale di  Rossano e alla relativa Procura nell’elenco della tabella A, per contrasto con gli artt. 76, 3 e 24 della Costituzione.
Si fa rilevare che i criteri in base ai quali il Tribunale di Rossano è stato soppresso  non appaiono rispettati come già evidenziato nel parere reso dalle commissioni giustizia di Camera e Senato, le quali invitavano il governo a non sopprimere il Tribunale di Rossano perché situato in area ad alta densità criminale, nonché in un territorio disagiato, con gravi carenze infrastrutturali, con mancanza di collegamenti ferroviari ed insufficienza di collegamenti stradali di congiunzione del vasto circondario di Rossano al territorio del Tribunale accorpante di Castrovillari.
La scellerata decisione viola l’art. 3 della Costituzione, in quanto i cittadini del circondario soppresso sono  inevitabilmente gravati di spese maggiori per l’accesso alla giustizia rispetto ai cittadini residenti nel circondario del tribunale accorpante.
La soppressione del Tribunale di Rossano contrasta con la relazione CEPEJ – EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE, del 21/6/2013, che ha individuato, per la costruzione di una riforma utile e robusta, criteri quali la densità di popolazione, la dimensione del Tribunale, i flussi di procedimenti e lavoro, la posizione geografica, le infrastrutture e i  trasporti.  L’analisi operata dal documento CEPEJ portava a riconoscere Rossano tra i Tribunali e i territori che non potevano fronteggiare positivamente la soppressione dell’ufficio.
Si auspica che codesta Ecc.ma Corte esamini il ricorso ed intervenga affinché l’ingiustizia perpetrata ai danni di questo territorio venga immediatamente a cessare. 
Doversi ossequi
Rossano, 03 Giugno 2014                                                        Avv.     Pasquale Catalano