Di seguito si trasmette risposta del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Rossano, Arch. Giuseppe Graziani, rispetto all’esposto/denuncia del titolare della Ditta Stella Maris Srl, Prof. Gianluca Capristo, apparso nei giorni scorsi sulle pagine web del blog www.rossanocalabro.it e sulle colonne della testata giornalistica Le cronache del Garantista, riguardante la mancata concessione da parte dell’Ente di autorizzazioni inerenti alle attività della predetta azienda. Si chiede, pertanto e per quanto possibile, di riservare alla presente precisazione uguale spazio e considerazione.
Con riferimento all’esposto/denuncia in ditta Stella Maris Srl – a firma dell’imprenditore Prof. Gianluca Capristo è necessario, quanto doveroso, rendere pubblica la risposta dell’Ente e far rendere conto a chi legge di aver operato solo nel rispetto delle leggi e del buon senso amministrativo, come da consuetudine, senza costituire pregiudizi per i cittadini e Imprenditori, con la “I” maiuscola, che operano nel territorio rossanese.
La ditta Stella Maris Srl, il 24/11/2009, presentava al Comune una richiesta tendente ad ottenere il rilascio di Concessione Demaniale Marittima sul lotto n. 62 del Piano comunale di Spiaggia approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del 07/08/2009 dalla Provincia di Cosenza, destinato ad impianto di itticoltura. Il relativo progetto esecutivo prevedeva la realizzazione di strutture aventi una consistenza di mq 532 con destinazioni d’uso non consentite nel Regolamento e nelle Norme tecniche di attuazione del Piano spiaggia. Infatti, l’art. 18 del Regolamento prevede per gli impianti di itticoltura “la realizzazione di una struttura di modeste dimensioni per il ricovero di attrezzatura di pesca ed impiantistica per l’uso richiesto…” e quindi, per analogia, la consistenza dei manufatti realizzabili può essere assimilata a quella prevista per l’area destinata agli addetti alla pesca, ossia una struttura di max 50 mq e non di mq 532 come richiesto, invece, dalla ditta che, tra l’altro, prevedeva la realizzazione di una “struttura produttiva per la lavorazione del pesce” sulla spiaggia! A tal proposito, quindi, il Comune, non potendo accogliere ed approvare un progetto contrastante con la vocazione turistica del territorio e non conforme, di gran lunga, alle norme tecniche attuative del Piano spiaggia ha rigettato la richiesta della ditta Stella Maris Srl. Avverso il provvedimento di rigettodel 21/06/2013, notificato in data 07/07/2013, la ditta ha inteso proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Calabria. E lo stesso Tar, con ordinanza n. 582/2013, ha respinto il ricorso della ditta, asserendo nel dispositivo della sentenza, tra l’altro, che “le censure esposte non appaiono suscettibili di favorevole considerazione … si ravvisano dei dubbi sulla possibilità di realizzare la struttura di cui al progetto”, rafforzando, pertanto, le ragioni del Comune circa la non accoglibilità della richiesta avanzata dalla ditta in questione. È evidente, dunque, che l’accaduto non è un “Mistero”, come si legge nella denuncia e, l’infondatezza delle affermazioni del Prof. che mirano spudoratamente ad infangare la dignità di chi, con senso del dovere, svolge, diligentemente, il proprio lavoro.
Anche in merito all’impianto di allevamento off-shore di spigole ed orate, sito in contrada Zolfara, è necessario rendere conto al lettore che quanto asserito da Capristo risulta infondato e intriso di scellerate idiozie. In realtà, la ditta Stella Maris Srl, titolare di Concessione demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo in contrada Zolfara di mq 216.000, in prossimità della scadenza della Concessione, nel 2012 presentava richiesta di rinnovo. Il Comune, dopo un’esamina dell’intera pratica e dei canoni pregressi ha riscontrato la mancanza di alcuni versamenti che il concessionario, come noto, doveva corrispondere all’Erario annualmente. Infatti, richiedeva alla ditta di trasmettere le ricevute di pagamento al fine di procedere al rinnovo della concessione demaniale, rammentando, anche verbalmente e dopo una serie di incontri con la ditta, che i criteri di determinazione del canone demaniale, nel corso degli anni passati, erano cambiati a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo n. 154 del 26/05/2004, abrogativo della legge 41/82 e delle successive modificazioni e integrazioni apportate dalle leggi 165/92 e 164/98. Venivano, pertanto, fornite indicazioni circa le nuove misure unitarie da applicare alle concessioni demaniali marittime per attività di pesca e acquicoltura rilasciate a favore di ditte esercitanti l’attività stessa, in forma diversa dalle cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori (e quindi anche nei confronti della ditta Stella Maris S.R.L. esercitante l’attività imprenditoriale in forma societaria!). A riguardo, dunque, per tutti gli operatori che esercitano l’attività di pesca e acquicoltura in forma diversa da quella cooperativa, il Comune ha dovuto applicare, a decorrere dal luglio 2004, canoni nelle misure unitarie determinate dal decreto interministeriale 19/07/1989 (circa in media 1,5 Euro a mq). Questo è stato fatto… non per magia o per volontà personale ma solo in applicazione della normativa vigente e per scongiurare un eventuale danno erariale allo Stato, alla Regione Calabria e allo stesso Comune per i mancati introiti dei canoni concessori attuali e pregressi! Alla luce delle nuove misure unitarie entrate in vigore, allora, la ditta Stella Maris srl, nella persona del “giovane imprenditore” avrebbe potuto, stando più attento alle nuove leggi riguardanti il proprio settore di investimento, anche perché, come noto, la legge non ammette ignoranza (comunque la ditta era ben a conoscenza, tra l’altro, già delle nuove norme in materia!) e, invece di sbraitare al vento senza risultati concreti, ad esempio, trasformare la ditta da società a responsabilità limitata a cooperativa e/o consorzio di cooperativa di pescatori, proprio come fatto nel 2014, cedendo la concessione demaniale alla Società Cooperativa Azzurro Poseidon e, così, “continuare a pagare” secondo gli stessi criteri in essere (circa mille euro annui), oppure, a limite, chiedere il ridimensionamento dello specchio d’acqua, anche perché, a quanto pare, l’intera superficie di 216.000 mq in concessione, non verrebbe utilizzata in toto! Così, il Prof. Capristo avrebbe risparmiato e portato beneficio alla propria attività, tenendo in considerazione, sì, le sue “oculate” capacità di organizzazione e gestione, nonché la previsione del rischio che i costi sostenuti avrebbero potuto, forse, non coprire i ricavi conseguiti (rischio di impresa).
Si fa presente di aver operato nel rispetto della legge e del buon senso amministrativo, come da consuetudine, e nessun “atteggiamento flessibile” in tal caso si sarebbe potuto adottare, per non costituire danno erariale allo Stato, alla Regione Calabria e allo stesso Comune per i mancati introiti dei canoni concessori attuali e pregressi e senza perdurare, particolarmente, in circostanziato, illegittimo comportamento di sospensione di ogni decisione in merito alla pratica. In realtà, però, il Comune ha provveduto, lo stesso, al rilascio della Concessione demaniale marittima n. 09/2013 e n. 02/2014, in via di autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinques della legge 241/90, nelle more di definizione del procedimento pendente al Tar della Calabria, proprio per andare incontro alle esigenze della ditta. Si rammenta, comunque, che il Comune e gli uffici preposti sono aperti, trasparenti e disponibili sempre, nel rispetto delle leggi, per risolvere i problemi della gente e dei cittadini onesti che non denigrano il lavoro e la dignità altrui, soprattutto a vantaggio dei propri bisogni e delle proprie attese personali. Nessun piano, dunque, si è concretizzato! – Tanto si doveva.
Il Dirigente del Settore, Arch. Giuseppe Graziani