Perché il comune di Rossano non si è costituito davanti al Tar Calabria per impugnare la sentenza con la quale lo stesso organismo di giustizia amministrativa ha annullato il provvedimento del comune di diniego riguardo le autorizzazioni per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti nel centro abitato?
E’ quanto chiede, attraverso una interrogazione a risposta scritta, il capogruppo in consiglio comunale di Fdi-An, Ernesto Rapani, al sindaco Antoniotti, al presidente del Consiglio Scarcello, al segretario generale Middonno e al Dirigente dell’ufficio legale ed affari generali dell’ente bizantino. La domanda che il capogruppo Rapani rivolge ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, è da mettere in relazione con la circostanza che in precedenza il comune di Rossano si è sempre costituito in giudizio davanti agli organi superiori di controllo amministrativo per far valere le proprie ragioni. Questo è il testo integrale della interrogazione presentata ieri dal capogruppo di Fdi-An Ernesto Rapani:
Il sottoscritto Ernesto Rapani, capogruppo consiliare in seno al Consiglio Comunale di Rossano del movimento Politico Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale,
Premesso che:
• il Comune di Rossano per l’anno 2014 ha speso €. 420.000/00 per liti (patrocinio legale) a fronte di €. 202.000/00 spesi per l’anno precedente, (Fonte Presidenza del Consiglio);
• diversi sono i ricorsi a provvedimenti amministrativi impugnati presso il TAR della Calabria;
• per alcuni ricorsi sono state già emesse sentenze di condanna per il Comune di Rossano;
• ritenendo non giuste le sentenze emesse dal TAR che condannano il Comune, lo stesso ha ritenuto opportuno impugnare in seno al Consiglio di Stato dette sentenze;
considerato che:
• il Consiglio Comunale di Rossano con delibera n. 7 del 31.01.2012 ha stabilito le aree sulle quali non è possibile l’insediamento e l’esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti;
• con determina n. 6712 del 02.03.2012, lo sportello unico delle attività produttive di Rossano, ha respinto la domanda avanzata da una società interessata alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti nel centro abitato di Rossano;
• con ricorso n. 509 del 2012 è stato richiesto l’annullamento dei provvedimenti su descritti;
• in data 12/11!2014 con protocollo n. 0033773, è stata notificata al Comune di Rossano, sentenza del TAR Calabria n. 1635/14, con la quale è stato annullato “il provvedimento n. 6712/12 di diniego autorizzazioni e concessioni per la realizzazione impianto distribuzione di carburanti e per il risarcimento del danno patrimoniale”;
• in detta sentenza è scritto a chiare lettere: “Nessuno si è costituito per resistere”;
• il ricorso viene accolto dal TAR Calabria e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di Rossano 31.01.2012 n. 7 ed il provvedimento dello sportello unico per le attività produttive di Rossano 02.03.2012 n. 6712;
visto che:
• da una presa d’atto, presso gli uffici competenti del Comune, dei contenziosi con ricorsi in atto sia presso il TAR Calabria che presso il Consiglio di Stato, dalla data di insediamento di detta Amministrazione (maggio 2011), il caso di specie, sembrerebbe l’unico per il quale il Comune di Rossano non si sia costituito per resistere;
tutto ciò premesso e considerato
CHIEDO
al Sig. Sindaco, con risposta scritta, nel rispetto dell’art. 48 del Regolamento per le Adunanze del Consiglio Comunale ed entro e non oltre i 15 giorni dallo stesso regolamento previsti:
1. chi, nel solo caso di specie, non ha inteso costituirsi e perché?
2. Perché alla data odierna l’Amministrazione Comunale, così come ha già fatto per altri casi, non ha inteso ancora conferire incarico per opporsi in seno al Consiglio di Stato?
3. Risulta chiaro che è atto grave non costituirsi per resistere contro la richiesta di annullamento di un provvedimento emesso da un’Amministrazione Comunale, considerato che la stessa si è sempre costituita in tutti gli altri casi; così come cosa ancor più grave risulterebbe non impugnare in seno al Consiglio di Stato detta sentenza, considerato che per altri casi, puntualmente, a tutela degli interessi dell’Amministrazione, ci si è costituiti sempre”.
Giacinto De Pasquale