Quintieri (Radicali) : Finalmente, Qualche Abuso, Viene Censurato
Finalmente, uno dei tanti abusi commessi nel Carcere di Rossano, in Provincia di Cosenza, grazie alla pervicace azione di denuncia di un ergastolano, è stato censurato. Nelle scorse settimane, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro (Onorati, Presidente, Cerra, Giud. Est.) ha, infatti, annullato i provvedimenti adottati dal Comandante di Reparto Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria, poi ratificati dal Direttore dell’Istituto e infine confermati dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Sergio Caliò.

A darne notizia è l’esponente radicale calabrese Emilio Quintieri che unitamente all’Onorevole Enza Bruno Bossio, Deputato del Partito Democratico e membro della Commissione Bicamerale Antimafia, segue da tempo (anche) la situazione del penitenziario rossanese. Lo scorso mese di Agosto, Vincenzo Rucci, detenuto appartenente al Circuito dell’Alta Sicurezza (As3), precedentemente ristretto presso la Casa Circondariale di Catanzaro, giusta disposizione ministeriale, faceva ingresso nella Casa di Reclusione di Rossano. Essendo un ergastolano ostativo con fine pena “mai” e dovendo espiare la sanzione penale dell’isolamento diurno ancora per un anno, su disposizione del Comandante Facente Funzioni della Polizia Penitenziaria veniva allocato nel Reparto di Isolamento poiché a causa del sovraffollamento non vi era la possibilità di allocare lo stesso, da solo, in alcuna camera detentiva poiché tutte occupate da altri ergastolani e da detenuti con problematiche di carattere psichiatrico. Per tale motivo il sottufficiale della Polizia Penitenziaria chiedeva al Direttore di ratificare il provvedimento adottato in via d’urgenza e di intercedere con l’Autorità Giudiziaria affinché la pena accessoria dell’isolamento diurno venisse temporaneamente sospesa in attesa che in quella Casa di Reclusione vi fossero le condizioni idonee per garantire al detenuto la continuazione dell’esecuzione della sanzione penale.
Il Direttore, previa ratifica e condivisione del provvedimento adottato, chiedeva ed otteneva dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza, con Decreto n. 3121/2014 del 13/08/2014, la sospensione dell’isolamento diurno per la restante parre di sanzione non ancora eseguita e, comunque, fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro a cui venivano trasmessi gli atti. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva la richiesta del Direttore in virtù di quanto disposto dall’Art. 684 comma 2 del Codice di Procedura Penale.
Il detenuto Rucci, immediatamente, proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, denunciando la irritualità ed illegalità del provvedimento adottato dal Magistrato di Sorveglianza su richiesta del Direttore del Carcere in quanto la norma invocata non aveva nulla a che vedere con l’isolamento diurno ma riguardava tutt’altro per cui era inammissibile. Chiedeva, quindi, di annullare il provvedimento impugnato ripristinando immediatamente l’isolamento diurno considerando tutto il periodo trascorso come sanzione penale espiata. Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, all’esito di una Camera di Consiglio, con Ordinanza nr. 1150/2014 del 02/10/2014, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto Vincenzo Rucci, poiché non ricorrevano i presupposti per la sospensione dell’isolamento diurno e, pertanto, revocava con efficacia ex tunc il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza in data 13/08/2014 ritenendo come sanzione espiata il periodo trascorso durante la sospensione illegale.
L’isolamento diurno è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena detentiva. Non essendo, quindi, una modalità di vita o di disciplina carceraria, ma una risposta sanzionatoria per i delitti concorrenti con quello punito con l’ergastolo, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo. Nella fattispecie sia il Direttore del Carcere che il Magistrato di Sorveglianza – dichiara l’esponente radicale Emilio Quintieri – hanno travalicato le loro competenze occupandosi di una modalità esecutiva dell’isolamento diurno che non gli competeva. Anche in presenza di gravi ragioni ostative, ivi compreso il sovraffollamento, l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a dare obbligatoriamente attuazione all’esecuzione delle sanzioni penali legalmente disposte dall’Autorità Giudiziaria non essendo prevista dall’Ordinamento alcuna discrezionalità al riguardo.
Cosenza lì 30 Gennaio 2014
 
Emilio Enzo QUINTIERI