In molti casi manca, in contrasto all’art 35 del Regolamento edilizio
Settore edilizia a Rossano: occhio al cartello che manca, contravvenendo all’articolo 35 del vigente Regolamento comunale edilizio. La normativa impone di fornire, attraverso il cosiddetto “Cartello di cantiere”, una serie d’informazioni sugli interventi di carattere edile, nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, che vengono eseguiti su una determinata area.
Da buoni cronisti abbiamo fatto un giro, in lungo e largo tra lo Scalo e il Lungomare Sant’Angelo, per constatare che sono in atto dei veri e propri sbancamenti di intere aree non adeguatamente segnalate. Capita a volte che questi cartelli non rispondano in modo adeguato alle disposizioni di legge o siano del tutto assenti, come accade a Rossano, esponendo l’impresa a sanzioni amministrative. Il “cartello di cantiere” non viene preso in visione solo dagli organi di vigilanza, ma anche dalla popolazione che intende capire come viene modificato il territorio, l’impatto che l’intervento potrebbe avere sulle proprie abitudini e anche sull’ambiente circostante. Un cartello di cantiere che contenga tutti le indicazioni previste dalla normativa, se integrato anche con un rendering dell’intervento, favorisce la trasparenza sulle opere in progetto e viene accolto favorevolmente dalla popolazione interessata e non ultimo per importanza anche nei confronti degli organi di vigilanza. Quando questo adempimento viene trascurato a causa della fretta, disattenzione o la superficialità, può comportare responsabilità anche gravi per l’impresa esecutrice dei lavori. Il “Nuovo Regolamento edilizio e variante alle Nta”, redatto dal settore “Assetto e del territorio” reca la data di adozione in Consiglio comunale del 20 giugno 2003 e pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale il 18 novembre del 2004. Al capitolo 6° “Conduzione dei lavori, verifiche e sanzioni”, art. 35, è scritto “L’area in cui si svolgono i lavori deve essere recintata. Sul luogo del lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di almeno m. 1,00×1,20 indicante gli estremi del permesso di costruire, i nomi del titolare, dell’esecutore delle opere, del direttore delle opere e del responsabile del cantiere, la data di inizio e ultimazione dei lavori. Sul luogo del lavoro deve tenersi, a disposizione dell’autorità competente, il permesso di costruire, con copia degli elaborati di progetto, vidimati dal Dirigente del settore”.
fonte: IL Garantista