Si è scritto in questi giorni sulla valenza della eventuale delibera di revoca dell’atto di impulso da parte del Consiglio Comunale di Corigliano. Quelle che seguono sono alcune doverose precisazioni. La norma di rango costituzionale che si occupa di fusione è l’art. 133, che ne attribuisce la competenza alle Regioni ” sentite le popolazioni”.
Per capire le ragioni dell’uso e, quindi, del significato di tale locuzione, può rinviarsi alla lettura degli atti dei lavori della Assemblea Costituente.
L’ascolto delle popolazioni si è poi tradotto nella legislazione ordinaria nel l’istituto del Referendum, consultivo ma non vincolante.
Nessuna competenza specifica ed essenziale, perciò, viene riconosciuta ai Comuni.
Nel nostro caso le delibere consiliari sono per l’appunto un impulso e niente più, restano completamente estranee al procedimento di formazione della legge istitutiva del nuovo Comune. Esse esprimono un indirizzo, offrono un’indicazione, raccolta e concretizzatasi nella fattispecie nella proposta dell’On.le Giuseppe Graziano, soggetto abilitato ad assumere l’iniziativa legislativa regionale.
Anche i Comuni sono titolari di tale potestà in ogni settore ed essa è contemplata nell’art. 13 Lr 13/1983 di attuazione dello Statuto Regione Calabria.
Ma è ipotesi completamente diversa. Infatti – per esempio –
esso prevede tra l’altro la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati; che si approvi una relazione illustrativa e, soprattutto, un articolato. Nulla di ciò è presente nel nostro caso.
Qualcuno fa perciò confusione sul punto.
Ha ragione , dunque, chi afferma che l’eventuale revoca della delibera di impulso, nessun effetto giuridico produce sulla procedura legislativa che segue comunque il suo corso.
Da questo punto di vista l’iniziativa del Consiglio Comunale di Corigliano del 12 agosto e, ancor di più l’aggiornamento al 15 settembre, si appalesano come manovre torbide e fuorvianti , che ingenerano confusione e disinformazione nella pubblica opinione, proprio quando ci sarebbe necessità di chiarezza e pacatezza in vista del Referendum ormai prossimo. Insomma un atto poco responsabile.
Ma anche solo sul piano politico , che efficacia potrebbe avere oggi un deliberato di revoca dell’impulso?
Chi stabilisce il grado di rappresentatività del Consiglio Comunale, all’inizio, a metà o alla fine del mandato? Era nel giusto quando ha deliberato l’impulso o al momento della sua revoca? E se la revoca viene deliberata con una votazione più debole? Come dissipare i dubbi che il cambio di opinione non sia il frutto di un’operazione di conservazione del potere da parte di camarille oligarchiche? Ed infine chi sono i consiglieri comunali per ostacolare la libertà di espressione dei cittadini nella consultazione referendaria prevista dalla legge?
Alcuni studiosi affermano che la classe dirigente contraria ai processi di fusione dei comuni, teme essenzialmente la riduzione degli spazi della competizione politica. Insomma un atteggiamento di conservazione contro il riformismo.
A questo punto, saggiamente, non si può che andare decisi verso lo svolgimento del referendum, sulla cui natura è opportuno spendere qualche considerazione, in relazione alle richieste di modifica avanzate dal Comune di Corigliano sul punto. Il referendum è obbligatorio per lo svolgimento , ma non vincolante quanto al suo esito.
Per farsi comprendere meglio può usarsi un paradosso: il procedimento di formazione della legge di fusione potrebbe arrestarsi in presenza di esito favorevole del referendum ed al contrario proseguire anche se a prevalere fossero i no.
E’ un paradosso, ma non si può escludere in astratto.
Ed allora che senso ha discutere di quorum o di modalità di conteggio dei voti? Nessuno.
Se non si raggiunge un eventuale quorum costitutivo in un referendum consultivo che succede? Si ripete ad oltranza? Si interpreta?
Peraltro le proposte che si sentono avanzare sono tutte in controtendenza ed anacronistiche rispetto alla riduzione ormai strutturale dell’affluenza alle urne in genere ed alle modifiche che si intendono apportare persino al Referendum abrogativo previsto in costituzione , proprio con la eliminazione del quorum.
Insomma, in fondo al procedimento, spettera’ alla saggezza del Consiglio Regionale operare una sintesi ragionata e ragionevole degli orientamenti politico-sociali emersi in campo con gli esiti degli approfondimenti tecnici, in stretto collegamento con le istanze di prossimità sul territorio.
La classe dirigente locale tutta ed i cittadini saranno chiamati ad una grande prova di responsabilità e maturità, in una sfida dal cui esito dipenderà il futuro della comunità coraggiosamente unificatasi.
◦per il coordinamento COR-ROS
Francesco Madeo