Accolto in via cautelare il ricorso promosso dallo SNALS SCUOLA COSENZA dinnanzi il Tar Calabria avverso un provvedimento dell’Amministrazione Scolastica che aveva escluso dalle procedure concorsuali per l’accesso al ruolo della scuola primaria una docente perché ritenuta priva del titolo di accesso alle operazioni concorsuali.
La vicenda, portata innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro da un legale di fiducia del sindacato scolastico, Avv. Patrizia Straface, vedeva coinvolta la docente P.M. che dopo aver superato le prove concorsuali ed era in attesa di essere utilmente collocata nella costituenda graduatoria utile alla immissione nel ruolo della scuola primaria, si era vista recapitare un provvedimento con cui la stessa veniva esclusa dalla procedura concorsuale per la scuola primaria per carenza del titolo di accesso in quanto il diploma posseduto non era considerato titolo di accesso idoneo a partecipare alla procedura concorsuale.
Precisamente secondo l’Ufficio Scolastico il diploma Magistrale di Sperimentazione ad Indirizzo Linguistico, posseduto dalla ricorrente, non era da ritenersi equiparato al Diploma di Istituto Magistrale, titolo di studio idoneo alla partecipazione alle prove concorsuali.
La difesa processuale,uniformandosi all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato ma non ancora recepito dal MIUR, ha posto l’accento sulla circostanza che a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti, il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, oggetto della impugnata esclusione. Ciò sul presupposto che il diploma di maturità sperimentale “ad indirizzo linguistico” conseguito presso Istituti Magistrali di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 419 del 1974 va considerato, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole primarie, alla stessa stregua del diploma di maturità magistrale”.
Soddisfatto lo SNALS SCUOLA per il risultato raggiunto,ritenendo la pronuncia del Tar Catanzaro un importante precedente sulla validità di tale titolo di studio che fino ad oggi per molte scuole non è considerato valido neppure per l’accesso alle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee.
A giorni la docente verrà inserita nella graduatoria di merito in attesa della tanto sospirata immissione in ruolo.