Si terrà oggi a Catanzaro, presso il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, l’udienza cautelare per la sospensiva della delibera di Giunta comunale n. 196 del 04.07.2017, avente ad oggetto “Individuazione Area delle Posizioni Organizzative – Nuova Istituzione”, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rossano il 07.07.2017, e di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque collegato e connesso.
A promuovere il ricorso è il Funzionario-Avvocato Antonio Amoruso, Responsabile dell’Ufficio legale del Comune di Rossano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stanislao Acri e Paolo Carrozzino, rispettivamente del foro di Castrovillari e di Paola. In specie il ricorrente richiede l’annullamento, previa sospensiva, della suddetta delibera di G.C. n. 196/2017, oltre risarcimento danni da perdita di chance, in quanto va illegittimamente a cancellare le posizioni organizzative (ossia degli incarichi temporanei ad una posizione di lavoro richiedente lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità, o di attività altamente specializzate, o caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza) non solo al Servizio Ufficio legale dell’Ente – di cui l’Avv. Amoruso ne è preposto – ma all’intero Settore Affari Generali, che include oltre l’Avvocatura anche i Servizi Gare e Contratti, Informatica e digitalizzazione, notifiche, albo, protocollo e archivio, URP,centralino e Ufficio Stampa.
Si precisa che sin dalla data di istituzione delle posizioni organizzative all’interno dell’Ente, nel lontano 2001, la Giunta comunale ha sempre individuato per l’Ufficio legale almeno una posizione organizzativa di tipo B per le specifiche attività procuratorie esercitate. Nel ricorso de quo vengono eccepiti ben 6 motivi di illegittimità dell’atto amministrativo: 1) incompetenza/travalicamento dell’ambito di competenza della Giunta Comunale; 2) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 23 della L. 247/2012 e dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del C.C.N.L. 31.03.1999 del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in combinato disposto con l’art. 23, comma primo, della L. 247/2012; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990; 4) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta; 6) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto.
Ciò che rende tale delibera gravemente viziata di illegittimità è proprio il travalicamento di competenza della Giunta comunale, che va ben oltre le sue attribuzioni, spingendosi addirittura sino a sostituirsi alle prerogative tipicamente dirigenziali, attribuendo direttamente le posizioni organizzative ai relativi Servizi dell’Ente. In tal modo, il successivo atto di conferimento delle PP. OO. da parte dell’organo gestionale (Dirigente) risulterebbe meramente esecutorio e privo di quel carattere discrezionale incentivante in vista del raggiungimento degli obiettivi del Settore di riferimento.
Merita rammentare che a nulla è servita la richiesta del ricorrente in data 11.07.2017 indirizzata all’Esecutivo al fine di rivalutare/rivedere l’atto impugnato, costringendo lo stesso ad azionare la tutela giurisdizionale per tutelare i suoi diritti. Può sembrare paradossale ma è vero: l’Avvocato del Comune che per difendere i suoi diritti deve difendersi dal Comune stesso.