Nessun ”impegno” della Regione; municipi ”provvisori”, accentramento di uffici e servizi contro decentramento e partecipazione; una nuova sede ma sara’ ”ecocompatibile”. Resuscitata una norma ”estinta”
La proposta di legge, istitutiva del Nuovo Comune, che la Prima Commissione regionale ha ‘’licenziato’’ il 23 gennaio scorso, speriamo sia sostanzialmente cambiata quando dovra’ essere esaminata dall’assemblea del Consiglio regionale, in programma alla fine di questo mese.
Si tratta, infatti, di una sorta di ‘’compilation’’ di norme, senza ‘’impegni’’ da parte della Regione, con l’indicazione di cosiddetti ‘’Municipi d’area’’, senza un ruolo di effettiva partecipazione, ‘’in fase transitoria e sperimentale’’ e ‘’privi di personalita’ giuridica’’, ovvero il passo sbarrato all’esercizio della sovranita’ popolare che invece e’ garantita solo con l’elezione diretta dei loro organi. Alle comunita’ di origine dei comuni sciolti, che dovrebbero essere rappresentate dai suddetti ‘’Municipi’’ , come strutture di prossimita’, non rimane loro che ‘’canali di comunicazione adeguati’’ per le loro istanze e per esprimere un ‘’parere’’, ovviamente non vincolante ne’ preventivo( prima dell’atto deliberativo), sulle deliberazioni siano esse amministrative, economiche o sociali, degli organi centrali della sede ‘’in un’area compresa tra la zona di Insiti sud e l’area a cavallo del torrente Cino’’ (la sede doveva essere oggetto di quesito referendario e non ‘’imposta’’ per legge) dove si dovrebbero accentrare gli uffici pubblici, alla faccia del decentramento dei servizi, previsto dalla normativa nazionale: ’’…….lo Statuto del nuovo comune dovra’ prevedere che alle comunita’ dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ‘’ ( art. 117 della legge 7 aprile n. 56). Altro che democrazia partecipata e diretta. Si tratta di una legge che sembra si ispiri alla logica perversa del ‘’centralismo democratico’’ e sulla scia di tale perversione risuscita norme gia’ sostituite con altre come e’ il caso dell’art. 6 – ‘Statuto e regolamento del consiglio comunale’’ che al comma 1 recita: ‘’ salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)’’. In realta’ la legge istitutiva del Nuovo Comune che si dimentica di dare indicazioni concrete per assicurare ‘’partecipazione, sussidiarieta’, decentramento e adeguatezza’’ vuole invece ‘’salvare’’ una norma che la cosiddetta legge del Rio, (7 aprile 2014, n.56) all’art. 117, ha sostituito con altra norma. Ecco, infatti, il testo: ‘’ l’articolo 15, comma 2, del testo unico e’ sostituito dal seguente…………..’’.Se questi sono i risultati, c’era proprio bisogno di questa iniziativa legislativa che, peraltro, ha subito non poche fasi di travaglio?. Sarebbe stato molto meglio ‘’copiare’’ le indicazioni delle deliberazioni dei consigli comunali di Rossano e Corigliano, a partire dalla delibera d’impulso, per ‘’compilare’’ un testo di legge sul qual far nascere il Nuovo Comune.
Domenico Campana