F. A. lavora dal 2006 come giardiniere presso il Villaggio Itaca-Nausicaa Località Zolfara Area Rossano Corigliano-Rossano, con contratti di lavoro stagionali ed impegnato nel periodo primavera-estate. Ha lavorato alle dipendenze delle varie ditte che si sono succedute nella gestione del predetto Villaggio Itaca-Nausica. Gestione affidata dalla proprietaria del Villaggio a ditte esterne. Negli anni 2018 e 2019 ha lavorato alle dipendenze della s.r.l. Futura Vacanze Gestioni s.r.l., avente sede legale in Lecce, alla quale è stata affidata dal 2018 la gestione dello stesso Villaggio.
In particolare il F.A. ha svolto i compiti di giardiniere dall’1.6.2018 al 30.6.2018, a cui è seguita una proroga lavorativa fino al 25/9/2018 e nel corso del 2019 ha lavorato dal 4.3.2019 al 30.6.2019. Il servizio di <sistemazione verde> del Villaggio, nell’anno 2019, è stato svolto dal F.A. insieme ad altro personale. Venuto a scadere il contrato di lavoro a tempo determinato al 30.6.2019, la Futura Vacanze Gestioni ha comunicato oralmente al F.A. che il suo rapporto di lavoro era terminato. Fin qui nulla di irregolare, considerata la natura stagionale e a termine del rapporto di lavoro.
Tuttavia il F.A., nei giorni successivi, apprendeva che la società Futura Vacanze Gestioni aveva proceduto all’assunzione di nuova unità lavorativa già dal 2 luglio 2019, con contratto a tempo determinato, ossia dopo solo due giorni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro, impegnando il nuovo assunto sempre nelle mansioni di giardiniere presso lo stesso Villaggio Itaca-Nausicaa Località Zolfara Area Rossano.
Con l’assistenza legale dell’avvocato Giuseppe Tagliaferro, del Foro di Castrovillari, F.A. presentava ricorso al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Castrovillari, per far verificare la illegittimità di tale condotta, chiedendo la riassunzione nel suo posto di lavoro.
Col ricorso si metteva in evidenza il pregiudizio subito dal F.A. per violazione del diritto di preferenza nell’assunzione, costituente illegittima condotta da parte della società Futura Vacanze Gestioni, sostenendosi la sussistenza in favore del F.A. del diritto di prelazione alla riassunzione per continuità lavorativa. Specificandosi, in ricorso, che, stante l’avvenuta nuova assunzione di altra unità lavorativa dopo solo due giorni dalla cessazione del contratto di lavoro con il F.A.,per lo svolgimento delle stesse mansioni di giardiniere, ricorresse l’ipotesi prevista dalla normativa in materia fin dalla legge n. 264 del 1949 al più recente Decreto Legislativo n. 81 del 2015, prevedenti il diritto di precedenza del dipendente, con contratto di lavoro a termine scaduto, ove la stessa azienda proceda a nuove assunzioni , per lo svolgimento di identiche mansioni, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del suo contratto di lavoro.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa Anna Caputo, in accoglimento del ricorso proposto in via d’urgenza, ha riconosciuto il diritto di preferenza alla riassunzione e ha correttamente valutato il pregiudizio nel ritardo, ritenendo che nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, il diritto alla prestazione lavorativa verrebbe irrimediabilmente leso, per l’approssimarsi della stagione estiva, durante la quale in sostanza la prestazione del F.A. deve svolgersi.
Di conseguenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari ha emanato provvedimento urgente con il quale è stata disposta la riassunzione del F.A. nel posto di lavoro occupato prima dell’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, presso il Villaggio Itaca-Nausicaa Località Zolfara Area Rossano, per lo svolgimento delle mansioni di <giardiniere> fino alla data in cui è stata effettuata la nuova assunzione.
F.A. ha ripreso servizio come giardiniere già dal 5 agosto 2019 presso lo stesso Villaggio, avendo la società datrice ottemperato all’ordine del Giudice di riassunzione.