Lavorava come addetto alla pulizia delle scuole, veniva licenziato per aver superato il periodo massimo di malattia, ma il Tribunale di Castrvillari lo reintegra nel suo posto di lavoro. S.A. ha prestato attività lavorativa dal 2008 alle dipendenze della TEAM SERVICE Soc. Cons. a r.l., avente sede in Roma, venendo impegnato nelle scuole di Mirto-Crosia e di Corigliano –Rossano, Area Rossano. La Team Service è una società che svolge il servizio di pulizia presso molti istituti scolastici in tutta Italia, in esecuzione di appalti affidati dal Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Dopo alcuni periodi malattia intervallati dalla ripresa in servizio, nel mede di dicembre del 2017 la Team Service procedeva al licenziamento del dipendente S.A. per superamento del periodo di comporto, che veniva impugnato a mezzo della propria organizzazione sindacale, chiedendone l’annullamento. Tuttavia, poiché la società Team Service non intese recedere dalla decisione assunta, lo S.A. affidava incarico all’avv. Giuseppe Tagliaferro del Foro di Castrovillari per presentare ricorso al Giudice. Col ricorso veniva richiesta la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, deducendo l’illegittimità del licenziamento, in quanto – secondo il ricorrente-era stato intimato dopo una prolungata inerzia da parte del datore di lavoro, consolidando in sostanza una implicita rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto di lavoro. In sostanza la società Team Service aveva intimato il licenziamento – secondo il ricorrente – con troppo ritardo e quindi l’inerzia doveva essere interpretata come indicativa della volontà di rinuncia alla prerogativa da parte della stessa società di recedere dal rapporto di lavoro, ingenerando nel dipendente un incolpevole affidamento nella prosecuzione della prestazione lavorativa. Con lo stesso ricorso venivano contestati i giorni di assenze per malattia, perché -secondo il ricorrente – le assenze dovevano ritenersi conseguenza della malattia causatagli dall’essere stato utilizzato in compiti gravosi rispetto al suo stato di salute, in contrasto con la normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro e dell’integrità fisica del lavoratore, quindi non dovevano essere conteggiati nel periodo di comporto. La Team Service si difendeva nel giudizio, avviato col c.d. rito Fornero, chiedendo a mezzo dei suoi legali del Foro di Roma, il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del licenziamento, per aver lo stesso dipendente S.A. abbondantemente superato il periodo di comporto, stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicabile alla stessa categoria. Quanto all’inerzia denunciata dal ricorrente, con la quale era stato intimato il licenziamento, la società Team Service deduceva che non vi era stato alcun ritardo, considerato anche le dimensioni della società e il tempo necessario a recepire la situazione e procedere al recesso dal rapporto di lavoro. Inoltre la stessa società datrice contestava che il dipendente S.A. fosse stato impegnato in lavori incompatibili col suo stato di salute e quindi le assenze dal lavoro non potevano essere attribuite a presunte nocive condizioni lavorative. Istruita la causa con l’esame di testimoni, su indicazione delle parti in causa, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, Giudice Dott.ssa M. Sitongia, con ordinanza del 28.9.2019, ha acconto il ricorso, annullando il licenziamento e disponendo la reintegra del dipendente S.A. nel suo posto di lavoro, nonché ha condannato la società Team Service al risarcimento del danno in favore dello stesso S.A. e al versamento dei contribuiti previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, dichiarando che il licenziamento è stato intimato dopo una prolungata inerzia, e che, secondo specifico precedente della Corte di Cassazione richiamato dal ricorrente, il ritardo deve intendersi come <sintomatica della volontà di rinuncia da parte del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recedere dal contratto di lavoro, avendo ingenerato nel dipendente un corrispondente legittimo affidamento in ordine alla continuazione del rapporto lavorativo> . Soddisfazione è stata manifestata dal lavoratore S.A., che, gravato da carico familiare, era disoccupato da oltre un anno e mezzo e senza alcuna retribuzione, potrà ora ritornare a lavorare.