In data 23.4.2015 personale della sede di Corigliano Rossano della Capitaneria di Porto, nell’ambito di un’attività di indagine e di verifica di eventuali occupazioni abusive del suolo demaniale marittimo del Comune di Corigliano-Rossano, accertava in zona demanio marittimo Area Rossano l’arbitraria occupazione di circa 100 mq. di suolo demaniale, mediante la realizzazione di una pavimentazione in mattoni ed altro, opere ritenute funzionali a Lido Balneare che avrebbe dovuto avviare l’attività stagionale dall’1 giugno e fino al 30 settembre, secondo la concessione posseduta per l’utilizzo dell’area per circa complessivi tremila mq., procedendo alla verbalizzazione dell’illecita occupazione e denunciando il titolare del lido alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari.
A seguito della denuncia il titolare del Lido S.S. venivano contestati i reati di cui all’articolo 1161 del codice della navigazione e degli articoli 633-639-bis c.p., e citato in giudizio davanti al Tribunale di Castrovillari, per aver occupato arbitrariamente una superficie di suolo di demanio marittimo del Comune di Corigliano Calabro, realizzandovi una pavimentazione in betonelle con scavi nella sabbia, tubi e condotte sporgenti a servizio del lido balneare.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano esaminati i testi dell’accusa, nelle persone dei verbalizzanti che confermano l’occupazione abusiva del suolo demaniale marittimo in violazione del codice della navigazione e la realizzazione della pavimentazione in betonelle ed altro, in violazione dehli articoli contestati 633 3 635 bis del codice penale.
Il titolare dello stabilimento balneare, difeso dall’avvocato Giuseppe Tagliaferro, del Foro di Castrovillari, sosteneva l’infondatezza dell’illecito penale attribuito, dimostrando nel corso dell’istruttoria, con i testi della difesa, come in realtà l’occupazione fosse stata solo temporanea, poiché dal primo maggio successivo entrava in vigenza l’autorizzazione all’utilizzo dell’area demaniale marittima,compresa quella contestata, che implicava anche l’uso del suolo fin da mese precedente lo svolgimento dell’attività stagionale, ossia dal primo maggio per consentire la preparazione delle opere a servizio dello stabilimento balneare, dimostrando anche che le opere erano amovibili e strumentali all’avvio della stessa prossima attività.
All’udienza del 23.9.2019 il processo è stato discusso, il PM chiedeva la condanna dell’imputato ritenendo fondate le accuse di occupazione arbitraria e di realizzazione della pavimentazione perché senza titolo. La difesa ha chiesto la non punibilità dell’imputato trattandosi di fatto di particolare tenuità, osservando come l’azione posta in essere non potesse ritenere così grave da configurare i reati contestati, stante la temporaneità e la modesta dell’occupazione, non avendo potuto pregiudicare e tanto meno impedire l’uso del suolo marittimo ai fini pubblici. Pertanto – secondo la difesa – non potevano ritenersi integrati i reati imputati, per assenza di una carica offensiva penalmente rilevante, trattandosi di opere non inserite in modo stabile nel suolo, dalla non significativa consistenza, di non incidenza significativa delle stesse opere rispetto al complessivo carico del demanio marittimo considerabile. Inoltre perché erano interventi diretti all’attività stagionale del lido balneare, dotato di concessione amministrativa stagionale da giugno a settembre, quindi di prossimo inizio. La difesa ha insistito, quindi, per una sentenza di non punibilità per particolare tenuità, ritenendosi sussistenti tutte le condizioni del legge e l’assenza di motivi ostativi alla sua applicazione, secondo i principi di proporzione e di economia processuale come intesi dal Legislatore con il d.lgs. n. 28 del 2015, con l’introduzione di tale istituto della <particolare tenuità del fatto>. Il Tribunale di Castrovillari, accogliendo la tesi difensiva, con sentenza resa alla stessa udienza, ha dichiarato l’imputato S.S. non punibile per particolare tenuità del fatto.