Nella seduta di lunedì su proposta dell’assessore al Bilancio Maria Salimbeni il Consiglio Comunale ha approvato due importanti delibere.

Con la prima il Consiglio Comunale ha deciso l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 della Legge n. 197/2022 (la c.d. rottamazione) ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge (01/01/2023 Legge n. 197/2022), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La proposta di delibera conferma la scelta politica già fatta in precedenza dall’esecutivo accogliendo la possibilità offerta a seguito della conversione in legge del decreto Milleproroghe (dl 198/2022 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023 n. 14, GAZZETTA UFFICIALE del 27/02/2023) la quale ha concesso ai comuni di scegliere anche la strada dell’annullamento “integrale” dei propri crediti, comprensivo quindi anche della quota “capitale” oltre che degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni

L’altra delibera è riferita invece all’approvazione del regolamento concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista originariamente solo per i tributi statali. Ora con l’art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204.

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Corigliano-Rossano ovvero gli estinti comuni di Corigliano Calabro e di Rossano per tutti i tributi comunali quali l’ICI, l’IMU, la TARSU, la TARES, la TARI, la TASI, l’ICP la TOSAP ogni altro tributo comunale quantunque soppresso.

b) i Concessionari MUNICIPIA S.p.A. – SOGET S.p.A. – AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE (ex EQUITALIA) per i giudizi tributari di loro competenza attinenti ad entrate tributarie comunali di spettanza del comune di Corigliano-Rossano ovvero degli estinti comuni di Corigliano Calabro e di Rossano;

Si è ritenuto comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori.

La scelta operata dal Consiglio comunale conferma la volontà di venire incontro ai cittadini in un momento di grave crisi economica , con l’intento di gravare meno sul tessuto sociale e in particolare i ceti meno abbienti in particolare i ceti meno abbienti.

Movimento CoriglianoRossanoFutura