Terminata la presentazione delle liste, è in pieno svolgimento la seconda fase della campagna elettorale, quella della propaganda e della ricerca del voto, che si concluderà domenica 5 giugno. Dal giorno dopo, tutti i comuni nei quali si è votato avranno il nuovo governatore: sarà colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Lo avranno quasi tutti quelli con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e alla lista collegata al sindaco vincente spetteranno i due terzi dei seggi assegnati; i restanti seggi saranno ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
I comuni con popolazione superiore alla soglia citata, avranno il sindaco subito solo se un candidato avrà superato il 50 più uno per cento, altrimenti si andrà al ballottaggio (2° turno). Nel caso di questo secondo turno elettorale, fissato per domenica 19 giugno, la popolazione dovrà scegliere fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
In caso di ulteriore parità verrà eletto il più anziano di età.
Nei comuni nei quali è stata ammessa una sola lista, saranno eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale purchè la lista avrà riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.
Nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti nei quali si verificano le condizioni del ballottaggio, per i candidati sindaci ammessi rimangono fermi i collegamenti con le liste elettorali dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. L’ufficio presso il quale vanno depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate la candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.
L’attribuzione dei seggi alle liste (comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) sarà effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al temine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, anche qui sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbiano superato tale soglia.
Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenza, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. E’ ammesso anche il voto disgiunto (si vota il candidato a sindaco di una lista e la preferenza a candidati consiglieri di altra lista).
F.to Enrico Iemboli{jcomments off}