Il 30 maggio 2019 con delibera G.C. del Commissario Prefettizio è stato preso atto dello “Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET).
Come gli addetti ai lavori sanno, il “Regolamento Edilizio Tipo” ha “stravolto” alcuni parametri edilizi, in primis la definizione di “Volume” della costruzione, ora definito come “somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda”; mentre prima (nel regolamento edilizio urbano dell’ex Città di Rossano) erano esclusi dal computo i volumi interrati destinati a parcheggi, cantine, le superfici dei piani sottotetto prive dei requisiti di abitabilità e destinate a stenditoi, ecc…..
Dopo questo inevitabile (oltrechè noioso), ma necessario, richiamo tecnico, si può andare al nocciolo del problema: una mancanza di equità ai fini fiscali.
Il valore delle aree edificabili ai fini IMU è stato, finora, determinato sulla base della potenzialità edificatoria dei singoli lotti, mettendo in conto, quindi, la possibilità di realizzare vani interrati e sottotetti non abitabili (non computati nella volumetria consentita), con il “Regolamento Edilizio Tipo” tali vani andranno ora conteggiati nel computo del “Volume” della costruzione. Ne consegue che il valore delle aree edificabili, “intimamente” legato al “volume commerciale” è drasticamente diminuto, ed è pertanto necessario, in assenza di provvedimenti, un adeguamento dei valori delle succitate aree ai fini IMI, soprattutto per una questione di equità e di non discriminazione fra coloro, magari con lotti limitrofi, che hanno potuto edificare (o presentare la richiesta di Permesso di Costruire) prima di maggio 2019 e chi no.
Ing. Cataldo Capalbo