I fatti risalgono al 2013 quando vengono consegnati da C.M.,residente in Corigliano-Rossano, a V. F., titolare in zona di una Galleria d’Arte, in conto vendita, n. 11 dipinti ed una scultura in bronzo di autori famosi, impegnandosi quest’ultimo al pagamento delle opere ove le avesse vendute ovvero alla restituzione di quelle invendute.
In particolare i dipinti riguardano opere su tela di pregio, di autori come Remo Brindisi, Ugo Attardi, Domenico Cantatore, Antonio Corpora, Ennio Calabria, Roberto Crippa, Remo Squillantini e di una scultura in bronzo del Maestro Francesco Messina, per un valore complessivo di € 200.000,00.
Stante la mancata restituzione delle opere la C.M. sporgeva denuncia dando seguito a procedimento penale n. 657/2016 R.G.N.R. nei confronti del V.F., al quale veniva contestato il reato di truffa contrattuale. Dopo l’iniziale errata richiesta di archiviazione da parte del P.M. affidatario del procedimento, il Gip presso il Tribunale di Castrovillari, a seguito di opposizione presentata dal legale della C.M., avvocato Giuseppe Tagliaferro, ordinava al PM di formulare il capo di imputazione e di andare avanti con il procedimento.
Il V.F. veniva quindi citato in giudizio davanti al Tribunale di Castrovillari con l’accusa di truffa contrattuale aggravata <perché in qualità di titolare dell’omonima galleria d’arte al fine di procurare a se o ad altri, un ingiusto profitto, dopo aver ricevuto in conto vendita n. 11 opere dipinti su tela e una scultura in bronzo da parte di C. M., se ne appropriava, rifiutandone sia la restituzione degli oggetti venduti sia il rispettivo controvalore, malgrado le formali intimazioni della parte offesa in tal senso>. C.M. si costituiva parte civile nel procedimento penale con la difesa dell’avvocato Giuseppe Tagliaferro. All’esito dell’attività istruttoria dibattimentale, esaminati la stessa parte offesa e i testi dell’accusa, con sentenza del 25.2.2019 il Tribunale di Castrovillari riconosceva il V.F. colpevole del reato di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni 1 di reclusione e a € 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidare in separata sede civile, con attribuzione di una provvisionale esecutiva, subordinando la sospensione condizionale della pena alla restituzione delle opere ovvero all’integrale pagamento del controvalore economico.
Il V.F. presentava impugnazione contro la sentenza di condanna davanti alla Corte di appello di Catanzaro, sostenendo la sua innocenza. La Corte di Appello, a seguito dell’udienza di discussione celebrata in data 11.5.202, ha confermato la responsabilità penale del V.F. e la condanna in favore della parte civile alla restituzione delle opere ovvero al pagamento del controvalore, mantenendo la sospensione condizionale della pena inflitta a tali adempimenti.