CORIGLIANO-ROSSANO, 26 gennaio 2021 – «Sul tema del ciclo di fatturazione del servizio idrico negli anni 2018-2019, le fatture riferite ai consumi prima del primo gennaio 2020 si prescrivono in cinque anni; quelle successive dopo due».
È quanto chiarisce il settore Tributi di concerto con le comunicazioni ricevute in copia dal Concessionario del servizio e notificate agli utenti ed alle associazioni di categoria a seguito di istanze presentate.
Gli uffici comunali precisano, inoltre, che l’articolo 1, comma 4 della legge 205/2017 prevede che «nei contratti di fornitura del servizio idrico, (…) il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni» in relazione alle fatture emesse nei confronti degli utenti domestici o delle microimprese. Previsione quindi inapplicabile nei confronti di pubbliche amministrazioni, soggetti senza partita iva diversi dagli utenti domestici (es: Chiese, Onlus, associazioni non riconosciute, eccetera). Il legislatore nel prosieguo del secondo periodo del medesimo comma 4 ha affidato poi ad Arera il compito di definire, entro sessanta giorni, «le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo».
Il successivo comma 10 prevede che «Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020».
L’articolo 1, comma 295, della legge 160/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha disposto, infine, l’abrogazione del comma 5 che stabiliva l’inapplicabilità delle disposizioni (in tema di prescrizione biennale del diritto al corrispettivo) di cui al comma 4 in caso di mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivante da responsabilità accertata dell’utente.
In base agli articoli 2934 e 2935 del Codice civile ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge e la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il rapporto sinallagmatico tra fruitore del servizio idrico ed erogatore, prima dell’entrata in vigore della nuova norma, era assoggettato al regime della prescrizione breve quinquennale. Con i commi 4 e 10 dell’articolo 1 della legge 205/2017 si è concretizzata una prescrizione più breve di due anni limitata alle sole categorie espressamente indicate e «condizionata» alla data di scadenza della fattura.
La locuzione utilizzata dal legislatore «le fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020» non rappresenta infatti un valido discrimine in ordine agli anni che possono essere oggetto di fatturazione, mentre può ritenersi pacificamente che il diritto ai corrispettivi maturati e fatturati successivamente a questa data si prescriva nel termine biennale altrettanto non è chiaramente espresso in ordine agli anni pregressi.
«Sulla base delle considerazioni esposte e quindi della non incidenza sul rapporto civilistico delle prescrizioni di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e avendo riguardo a tutelare il legittimo affidamento dei soggetti creditori, una lettura attenta della norma, porta a fare rientrare nell’ambito della prescrizione solo gli importi che matureranno a decorrere dal periodo di applicazione della stessa, dopo il primo gennaio 2020, e per i quali sarà emessa fattura»
A dare notizia è il Vicesindaco del comune di Corigliano-Rossano, Maria Salimbeni, che coglie l’occasione per rinnovare l’invito ad abbassare i toni della discussione e ad evitare strumentalizzazioni su questioni che non trovano fondamento nelle norme e che, invece, continuano a generare disinformazione e confusione nei cittadini. Il rischio potrebbe essere quello di far pagare ai cittadini penalità per eventuali importi non corrisposti.